Furto e Incendio

GARANZIE: FURTO/INCENDIO TOTALI E PARZIALI

Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie” (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, derivanti da: - incendio con sviluppo di fiamma, azione del fulmine; - esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio; - furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. 

GARANZIA EVENTI: SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, CADUTA OGGETTI
Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni”, il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve, caduta di oggetti di qualsiasi genere. Sono in ogni caso esclusi gli eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. Nel caso di sinistro l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall’Autorità stessa. La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie”. La garanzia è prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente assicurata per l’autoveicolo.

VALORE A NUOVO
Qualora l’assicurato decida entro 3 mesi dalla data della liquidazione del sinistro, di riacquistare presso le Concessionarie, un altro veicolo, nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno, nell’ambito del valore dichiarato, è considerato pari al prezzo di listino. L’eventuale differenza fra il prezzo di listino e il valore commerciale liquidato, sarà corrisposta da Vittoria dietro presentazione del libretto di immatricolazione del nuovo veicolo. L’ammontare del danno parziale che si verifichi nei primi 60 mesi dalla data di prima immatricolazione sarà determinato senza tener conto del degrado dell’autovettura o delle sue parti, (ad eccezione di pneumatici e cerchioni) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa. Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

GARANZIA CRISTALLI ELITE
ll rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, e regolarmente documentate, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dall'autoveicolo indicato in polizza; parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto panoramico, in conseguenza di rottura degli stessi. La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a € 1.000,00 per tutti gli autoveicoli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni al veicolo a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

GARANZIA NUOVO PACCHETTO ELITE

DANNI DA EFFRAZIONE
Il risarcimento dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

PERDITA CHIAVI
Il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di € 1.000,00.

DANNI ALLA TAPPEZZERIA
Il rimborso all'Assicurato delle spese documentate, con il limite di € 1.000,00 per anno assicurativo, sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada.

SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO
Il rimborso delle spese documentate sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza di € 1.000,00 , dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

RECUPERO SPESE PER NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA’
Il rimborso, (senza limiti) delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura identificata in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva. La garanzia opera a condizione che per la nuova autovettura venga emesso altro contratto.

RIMBORSO IMPOSTA DI PROPRIETA'
Il risarcimento (senza limiti) del danno corrisponde alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

DANNI AL BAGAGLIO
Il rimborso, sino al massimo di € 1.000,00, dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione, incendio o furto, azione del fulmine scoppio ed esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

GARANZIA RIPRISTINO AIRBAG
Il rimborso, sino alla concorrenza di €. 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.

GARANZIA LAVAGGIO
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di €. 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.

GARANZIA TRASPORTO L’indennizzo, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia incendio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi:
1. affondamento, deragliamento del vettore;
2. allagamento della stiva;
3. scontro del vettore con altri mezzi;
4. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d’aria ecc…);
5. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione;

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore. Sono in ogni caso esclusi:
a) i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
b) i danni derivanti dall’urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.


Maggiori informazioni in concessionaria

Gruppo Bossoni
Reg. Impr. di Brescia 01678370170
R.E.A. BS 261212
Bossoni Automobili
Reg. Impr. di Cremona 00105830194
R.E.A. CR 80860
Agricar
Reg. Impr. di Brescia 04051510982
R.E.A. BS 584753
Mandolini Auto
Reg. Impr. di Brescia 02158180170
R.E.A. BS 318065
Baiauto
Reg. Impr. di Reggio Emilia 01634020356
R.E.A. RE 200892