L’alcoltest non è valido se non c’è l’avvocato!

Automobilisti fate molta attenzione alle parole degli agenti, il diritto alla difesa è costituzionale e inviolabile.

Sta facendo molto discutere l’assoluzione di un automobilista albanese che, ubriaco, aveva  causato un incidente in auto l’11 dicembre 2016 ad Asti. Sottoposto ad alcoltest, dalla Polizia Municipale, è emerso un tasso alcolemico nel suo sangue di ben 4 volte superiore al consentito. Le pene in questi casi sono molto severe e prevedono la multa da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e il fermo amministrativo del veicolo.

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Le rilevazioni degli strumenti avevano fatto il loro dovere evidenziando un tasso alcolemico di 2.2 ma, chi ha effettuato il test, non ha avvertito l’automobilista della possibilità di richiedere la presenza di un avvocato, o meglio, l’ha fatto solamente durante la seconda prova, (per legge il test va ripetuto due volte e i risultati devono essere simili tra loro) così  da invalidarne i risultati. 

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La legge parla chiaro e dice che anche chi viene sottoposto all’alcoltest in strada ha il diritto a chiamare il proprio legale rappresentante e, se il diritto inviolabile alla difesa viene negato, l’esame non è da considerarsi valido.

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Al processo, l’avvocato Alberto Masoero ha puntato la difesa sulla mancata comunicazione all’automobilista dei suoi diritti, (non compariva in nessun atto della polizia, prima di sottoporlo al test dell’etilometro). In questo modo il giudice ha sentenziato l’annullamento dell’accertamento con conseguente restituzione della patente di guida all’automobilista. 

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